Il caso Slipyj e le consacrazioni episcopali senza mandato apostolico

Fonte: Distretto d'Italia

Esiste un precedente storico alle consacrazioni episcopali compiute dalla Fraternità San Pio X senza mandato apostolico? Vi sono, nella storia della Chiesa, altri casi in cui un vescovo ne ha consacrati altri contro la volontà del Papa, ma senza ricevere nessuna condanna? L’atto compiuto dalla Fraternità si giustifica solo sulla base della riflessione teologica, oppure possiamo ricorrere a qualche esempio concreto, magari avvenuto solo qualche decennio fa? Ecco le domande alle quali cercheremo di rispondere.

Prima di cominciare, una nota di metodo. L’episodio che racconteremo non è sconosciuto. Molti ne hanno parlato, specialmente su internet, negli ultimi mesi. Il problema è che questi interventi, sia a favore che contro la Fraternità, mancano spesso di una solida base canonica e storica. Le loro conclusioni sono incerte o, in certi casi, del tutto false. Per questo abbiamo deciso di riprendere completamente la questione e di ristudiarla da capo sulla base delle fonti. Per non appesantire troppo la lettura, nel corpo dell’articolo abbiamo inserito solo gli elementi principali della vicenda, mentre i fatti secondari e i riferimenti si trovano nelle note finali1.

Il fatto

            Il 2 maggio 1977, nel monastero studita di Castel Gandolfo, vennero consacrati tre vescovi senza mandato apostolico. I consacrati erano Ivan Choma, Lubomyr Husar e Stepan Czmil. Il consacrante era il cardinal Josyf Slipyj, arcivescovo maggiore di Leopoli degli Ucraini2. La cerimonia si svolse nel più assoluto segreto.

Cerchiamo di capire il contesto. Sia il cardinale che i vescovi da lui consacrati appartenevano alla Chiesa greco-cattolica ucraina, una comunità cattolica orientale che professa integralmente la fede cattolica ma che celebra in un rito e segue una disciplina canonica diversa rispetto alla Chiesa latina. 

Slipyj era diventano Metropolita di Leopoli, e quindi capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, nel 1939, alla vigilia dell’invasione sovietica. Quando, nel 1945, i comunisti avevano cercato di sopprimere la comunità greco-cattolica e di fonderla con la Chiesa ortodossa, Slipyj si era rifiutato di apostatare. Per questo era stato arrestato e poi deportato nei gulag. Ci resterà per 18 anni, offrendo una meravigliosa testimonianza di fede cattolica contro la tirannia comunista. Fu liberato nel 1963, grazie alle pressioni del Vaticano e del governo degli Stati Uniti. Poté recarsi a Roma e partecipare al Concilio Vaticano II. Nel 1964 Paolo VI gli conferì il titolo di Arcivescovo maggiore, con poteri quasi patriarcali sulla Chiesa greco-cattolica ucraina, e nel 1965 lo elevò al cardinalato. Essendogli proibito il rientro in Ucraina, allora parte dell’Unione Sovietica, trascorse il resto della vita a Roma.

Ivan Choma era suo segretario. Lubomyr Husar apparteneva ai salesiani e Stepan Czmil agli studiti, un ordine monastico ucraino. Non è chiaro se Slipyj volesse conferire loro solo il potere d’ordine (facendone dei vescovi ausiliari) o anche quello di giurisdizione (nominandoli vescovi di una diocesi). Alcuni indirizzi farebbero propendere per la seconda ipotesi3.

Comunque sia, non c’è dubbio che le consacrazioni episcopali del cardinal Slipyj furono fatte senza mandato apostolico e a totale insaputa del Papa. Le fonti storiche lo affermano concordemente4. Borys Gudziak, rettore dell’Università Cattolica Ucraina dal 2002 al 2013, parla di «consacrazioni valide ma illecite»5. Iwan Dacko, segretario personale di Slipyj dal 1976 al 1984, riferisce che quest’ultimo, «dopo l’udienza del 13 dicembre 1976, eccetto che per incontri formali, non ebbe più alcun incontro privato con Paolo VI»6.

Il Papa era anche contrario? Tutto porta a crederlo. Come vedremo successivamente, Paolo VI non voleva nominare nuovi vescovi per le sedi ucraine. Del resto, se Slipyj pensava che il Papa fosse d’accordo, perché agire in segreto? Dopo tutto, egli era cardinale e risiedeva a due passi da Roma. Avere un colloquio col Sommo Pontefice sarebbe stato facilissimo. Quando, neppure un anno dopo, si venne a sapere della consacrazione clandestina di Czmil, la Curia Romana manifestò notevole irritazione7 e pretese che Slipyj si giustificasse8.

La giustificazione

            In che modo Slipyj giustificò il suo atto? I motivi sono sostanzialmente due: il primo è quello «ufficiale», dato in risposta ad una precisa richiesta della Santa Sede; il secondo è quello «ufficioso» e lo conosciamo attraverso le testimonianze dei suoi collaboratori.

            Primo motivo. Al cardinal Philippe, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, che gli chiedeva sulla base di quale diritto egli avesse compiuto la consacrazione, Slipyj rispose: sulla base dei diritti dell’Unione di Brest, che furono garantiti dal Romano Pontefice al metropolita di Kyiv e ai suoi successori9. Per Slipyj, in altre parole, consacrare vescovi era un suo diritto in quanto capo della Chiesa greco-cattolica ucraina (ruolo che era ricoperto in passato dal metropolita di Kyiv, ma che al presente spettava al Metropolita di Leopoli). Questo diritto si fondava su un’esplicita concessione del Papa, fatta in occasione dell’Unione di Brest, quando cioè, nel 1595, la metropolia di Kyiv, già ortodossa, era rientrata in comunione con la Chiesa cattolica. Vedremo, nella seconda parte dell’articolo, quanto valga questa giustificazione.

            Secondo motivo. Secondo la testimonianza di mons. Husar (uno dei vescovi consacrati clandestinamente) e di altri contemporanei, Slipyj agì a causa dello «stato di necessità». Ormai da tre decenni le sedi vescovili della Chiesa greco-cattolica in Ucraina erano vacanti. L’unica ad avere ancora il suo titolare era appunto Leopoli, ma il suo vescovo risiedeva a Roma e non aveva possibilità di tornare in patria. Il Vaticano si rifiutava di provvedere. Si era in piena Ostpolitik. Nominare dei vescovi greco-cattolici per le sedi ucraine avrebbe significato compromettere il dialogo coi comunisti (che avevano proibito per legge la Chiesa greco-cattolica) e l’ecumenismo con gli ortodossi (che consideravano l’Unione di Brest un abuso). Il cardinal Slipyj temeva che la Chiesa greco-cattolica ucraina sarebbe rimasta senza gerarchia. Di conseguenza, sapendo che Paolo VI non avrebbe mai provveduto, procedette alle consacrazioni episcopali senza mandato apostolico10.

Il diritto

            Dobbiamo ora vedere, alla luce del diritto canonico, se i motivi addotti da Slipyj e dai suoi collaboratori sono validi, se cioè essi bastano per giustificare una consacrazione episcopale senza mandato apostolico. È vero che Slipyj ha semplicemente usato di un suo diritto e che, di conseguenza, le sue consacrazioni sono non soltanto valide ma anche lecite? Ed è vero che, nella Chiesa dell’epoca, esisteva uno stato di necessità tale da rendere legittima una scelta del genere?

            Per quanto riguarda il primo motivo, affermiamo senza riserve che, nel 1977, l’Arcivescovo maggiore di Leopoli non aveva il diritto di consacrare vescovi per la sua Chiesa senza il permesso del Papa. 

Al momento dell’Unione di Brest (1595), i delegati ucraini chiesero ed ottennero che i loro vescovi, nominati dal re di Polonia, ricevessero l’istituzione canonica e la consacrazione dal Metropolita di Kyiv, senza bisogno di conferma da parte del Papa11.

            Si noti che tale facoltà non era un diritto nativo spettante ai Patriarchi d’oriente (cui il Metropolita capo della Chiesa greco-cattolica ucraina era in qualche modo equiparato), ma un privilegio concesso dal Papa. Nella bolla di concessione, Clemente VIII precisò che il Metropolita ucraino agiva «per autorità e in nome della Santa Sede» e per il fatto che, a causa della distanza dell’Ucraina, ricorrere a Roma per la conferma di ciascuna nomina episcopale sarebbe stato molto scomodo12. Ora, come il Romano Pontefice concede un privilegio, così può anche revocarlo. Inoltre, il Metropolita di Kyiv non poteva fare vescovi a suo piacimento. La scelta di questi spettava al re di Polonia, poi, dopo la spartizione di quest’ultima, all’imperatore d’Austria13. Il Metropolita si limitava a dare l’istituzione canonica e la consacrazione. Da ultimo, la concessione della Santa Sede riguardava solo i nuovi vescovi diocesani delle sedi greco-cattoliche ucraine. Ciò significa che il trasferimento di un vescovo da una sede all’altra, come pure la nomina e l’istituzione dei vescovi ausiliari, era riservata a Roma14.

            Comunque sia, il privilegio di confermare i vescovi senza l’intervento di Roma fu probabilmente revocato già col Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia del 192515.

            Ma c’è un documento che non lascia spazio a dubbi. Si tratta del motu proprio Cleri sanctitati (2 giugno 1957),mediante il quale Pio XII promulgò una parte del dritto canonico orientale, quella relativa ai riti e alle persone. Vi troviamo anche le norme circa la nomina, l’istituzione e la consacrazione dei vescovi. Il can. 392, § 2 afferma chiaramente che «il Romano Pontefice nomina liberamente i vescovi o conferma quelli che sono stati eletti». Quanto all’istituzione canonica, il can. 395, § 1 precisa che essa è riservata esclusivamente al Papa. In altre parole, non erano più possibili nomine o istituzioni episcopali senza l’intervento del vescovo di Roma, che in alcuni casi sceglieva direttamente il candidato, mentre in altri confermava il candidato scelto da altri16. Del resto, solo pochi anni prima il Sant’Uffizio aveva emanato un decreto (9 aprile 1951) mediante il quale si comminava la scomunica contro il vescovo di qualunque rito o dignità che avesse conferito la consacrazione episcopale a un candidato non espressamente nominato o non confermato dalla Santa Sede. Questa norma, che per noi occidentali può apparire scontata, per gli orientali costituiva una modifica di non poco conto, visto che i capi di alcune Chiese cattoliche orientali, come appunto quella ucraina, avevano goduto in passato del privilegio di conferire ai loro vescovi l’istituzione canonica senza passare per Roma. Nei Patriarcati cattolici orientali vi furono numerose polemiche e malumori, ma alla fine la volontà del Papa s’impose17

            Qualcuno potrebbe obiettare che la riserva papale delle nomine episcopali orientali fu abrogata dal decreto Orientalium Ecclesiarum del Concilio Vaticano II (21 novembre 1964). In esso, infatti, si stabilì che ai Patriarchi orientali dovessero essere restituiti i loro antichi diritti e privilegi, fra cui quello di «nominare i vescovi del loro rito» (n. 9). È però evidente che la decisione del Concilio non ha il valore di una legge immediatamente esecutiva, ma esprime piuttosto un orientamento generale che la Santa Sede doveva tradurre in disposizioni pratiche. La prova è che, ancora nel 1976, Paolo VI confermava in concistoro l’elezione dei vescovi fatta nei Patriarcati orientali, esattamente come faceva Giovanni XXIII nel 195918, cioè prima di Orientalium Ecclesiarum. 

            Insomma, nel 1977 nessuno, nemmeno il capo di una Chiesa cattolica orientale, poteva consacrare dei vescovi senza il permesso del Papa19. Era impossibile che Slipyj non lo sapesse, visto che da quattordici anni viveva a Roma, aveva incarichi in curia e conosceva molto bene la prassi canonica allora in vigore. Perché allora procedette lo stesso? Molto probabilmente perché era convinto che la possibilità di nominare vescovi senza mandato apostolico fosse un diritto nativo dei Patriarchi orientali (non dimentichiamo che egli si firmava e accettava di farsi chiamare «patriarca», nonostante il Papa non gli avesse mai concesso questo titolo) o comunque il frutto di un accordo bilaterale fra il Patriarcato e la Santa Sede, che non poteva essere revocato unilateralmente20. L’idea di Slipyj, però, si trova in aperta contraddizione con quanto affermato da Clemente VIII e da Pio VI, col diritto canonico di Pio XII e con la prassi secolare della Chiesa cattolica.

            Per quanto poi riguarda il secondo motivo, è molto difficile che si possa parlare di un reale «stato di necessità» nel caso delle consacrazioni di Slipyj. 

            Tutte le fonti da noi consultate sembrano affermare l’esistenza di uno stato di necessità. Andriy Chirovsky, che all’epoca frequentava il Collegio Ucraino di Santa Sofia in Roma ed ora è un esponente di spicco della gerarchia cattolica ucraina negli Stati Uniti, dice chiaramente: «La diplomazia vaticana sembrava, in quel periodo, più intenta a cercare un riavvicinamento con il Cremlino che a proteggere gli interessi dei cattolici ucraini. Il patriarca [in realtà arcivescovo maggiore] Josyf temeva che la Chiesa cattolica ucraina potesse essere lasciata senza gerarchia. Perciò decise di dotare la Chiesa in Ucraina di una propria gerarchia»21. In altre parole, se Slipyj non avesse consacrato quei tre vescovi, la Chiesa greco-cattolica ucraina si sarebbe presto estinta. Le cose stavano davvero così?

            È vero, come abbiamo già visto, che nel 1977 non c’erano più vescovi greco-cattolici che risedevano in Ucraina. Ma la gerarchia greco-cattolica ucraina non esisteva solo in patria. Tra il XIX e il XX secolo molti Ucraini erano emigrati all’estero e per loro erano state costituite diverse diocesi. Nel 1977 esistevano, al di fuori dell’Ucraina, dieci eparchie (= diocesi) e quattro esarcati (= vicariati apostolici) con altrettanti vescovi diocesani, senza contare gli ausiliari, che venivano regolarmente rinnovati dal Papa. Non si poteva certo parlare di prossima estinzione della gerarchia greco-cattolica ucraina. 

Del resto, Chomar, Husar e Czmil non furono consacrati vescovi per andare ad esercitare subito il loro ministero in Ucraina, presso la «Chiesa del silenzio». Husar ammette che «Slipyj mi consacrò nel caso in cui la situazione in Ucraina lo avesse richiesto». Il che, però, non avvenne mai: «Quando la Chiesa [greco-cattolica] fu riconosciuta [dal governo ucraino] nel 1990, non c’era più bisogno di noi»22. Tant’è vero che questi vescovi, fino agli anni Novanta, non esercitarono nessun tipo di ministero episcopale.

In sintesi, la necessità cui Slipyj si appellò per giustificare le sue consacrazioni era puramente futura e ipotetica: i nuovi vescovi si sarebbero dovuti recare in Ucraina solo quando la situazione fosse cambiata. Ma, a quel punto, che bisogno ci sarebbe stato di vescovi clandestini? Si sarebbe potuto benissimo trasferire in patria un vescovo di rito ucraino risiedente all’estero oppure procedere in quel momento (e non prima) a nuove consacrazioni. Dov’era dunque lo stato di necessità?

Si noti, inoltre, che la necessità invocata da Slipyj non riguardava la fede, ma semplicemente la salvaguardia (del tutto ipotetica, come abbiamo appena visto) della gerarchia del suo rito nel suo Paese. Una necessità radicalmente diversa da quella attuale e in materia di fede alla quale si è appellata la Fraternità. E, a nostra avviso, non sufficiente per giustificare una consacrazione episcopale senza mandato apostolico.

Come è andata a finire

Alla luce di quanto abbiamo raccontato, ci aspetteremmo che Slipyj e i vescovi da lui consacrati siano incorsi nella scomunica o addirittura siano stati dichiarati scismatici. Niente di tutto questo. Il parallelo con la Fraternità San Pio X finisce qui. 

Come la Fraternità, anche Slipyj fece delle consacrazioni episcopali contro il diritto canonico dell’epoca e contro la volontà del Papa. Ma, a differenza della Fraternità, la reazione del Vaticano fu estremamente benevola.

A parte la richiesta di giustificazioni da parte della Congregazione per le Chiese orientali, che comunque non ebbe seguito, Slipyj non ricevette nessun rimprovero. Non ci fu nessuna dichiarazione di scomunica latae sententiae (benché il diritto canonico dell’epoca lo prevedesse) né, tanto meno, di scisma23. Il cardinale continuò il suo ministero esattamente come prima.

Neppure nel 1980, quando Slipyj stesso rivelò a Giovanni Paolo II che i vescovi consacrati clandestinamente non erano uno solo ma tre, vi furono reazioni. Tutto il contrario. Su istanza del Papa, la Sante Sede intraprese una procedura canonica che portò al riconoscimento, nel 1997, di Choma e Husar come vescovi. Senza nessuna ritrattazione, abiura o lettera di scuse24. Successivamente mons. Husar divenne arcivescovo maggiore di Leopoli e cardinale (2001). Il suo processo di beatificazione è stato aperto il 26 febbraio 2024.

La cosa non deve stupire, perché Giovanni Paolo II era giunto alla conclusione che le consacrazioni di Slipyj non erano illecite. Dacko lo afferma esplicitamente: «Padre Werenfried von Straaten O. Praem., […] grazie alle sue relazioni personali col Santo Padre, aiutò Slipyj a convincere il Papa cha la decisione da lui presa a suo tempo era quella giusta»25. Il 17 ottobre 1984 Giovanni Paolo II fece l’elogio di Slipyj in questi termini: «La sua memoria rimarrà indelebile negli annali della storia civile e religiosa e noi non dimenticheremo mai la sua figura ascetica e ieratica, severa e solenne. Specialmente non dimenticheremo mai l’insegnamento che egli ha dato con l’intera sua vita»26.

Perché questa differenza di trattamento tra Slipyj e la Fraternità San Pio X? Forse perché non conveniva attaccare colui che tutti consideravano come un martire del comunismo? O forse perché il cardinale ucraino non aveva problemi ad accettare le innovazioni del Concilio, giungendo ad affermare, per esempio, che «non c’è alcuna differenza dogmatica significativa» tra Chiesa ortodossa e cattolica27, e che il conferimento della dignità patriarcale non dipende dal diritto canonico, ma dall’autocoscienza ecclesiale del popolo di Dio?28

Conclusioni

            Il precedente storico delle consacrazioni di Slipyj ci permette di trarre alcune importanti conclusioni teologiche, che si trovano in perfetta consonanza con quanto abbiamo già affermato in altri articoli.

            1) La Santa Sede non ritiene che la consacrazione episcopale contro il volere del Papa sia proibita per diritto divino e che, quindi, non sia lecita in nessun caso. Come abbiamo visto, Giovanni Paolo II arrivò a convincersi della bontà della decisione presa da Slipyj. Per questo né lui né i vescovi da lui consacrati ricevettero nessuna condanna. Anzi, furono presentati come esempi da seguire. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile se la Santa Sede fosse stata convinta che le consacrazioni episcopali senza mandato apostolico sono un atto intrinsecamente cattivo e proibito per diritto divino. In tal caso, infatti, si sarebbe dovuto dichiarare che Slipyj e i vescovi da lui consacrati erano incorsi in una pena canonica o almeno in un gravissimo peccato. Non sarebbe stato possibile conferire loro dei ruoli capitali nella Chiesa senza alcun tipo di ritrattazione o di penitenza.

            2) La Santa Sede non ritiene neppure che la consacrazione episcopale contro il volere del Papa sia di per sé un atto scismatico o comunque meritevole di scomunica. È la logica conseguenza di quanto abbiamo detto nella prima conclusione.

            3) La Santa Sede riconosce che lo stato di necessità può essere un motivo sufficiente per procedere a delle consacrazioni episcopali contro il volere del Papa. Fu questo, secondo le fonti, il motivo che spinse Giovanni Paolo II a scusare Slipyj e a riconoscere ufficialmente i vescovi da lui consacrati. E si trattava di uno stato di necessità puramente ipotetico e oggettivamente insufficiente. Se è bastato questo per giustificare delle consacrazioni senza mandato, perché non dovrebbe bastare lo stato di necessità attuale e in materia di fede che riscontriamo nella Chiesa di oggi?

            Insomma, l’episodio di Slipyj attesta una volta di più, e sul piano pratico, la bontà della scelta della Fraternità San Pio X. Preghiamo affinché un giorno anche il Papa, come avvenne per l’arcivescovo ucraino, possa riconoscere che la Fraternità ha fatto «la cosa giusta».

Sac. Daniele Di Sorco, fsspx

  • 1

    Opere maggiormente citate: A. Arjakovsky, Conversations with Lubomyr Cardinal Husar: Towards a Post-Confessional Christianity, translated from French, Lviv, Ukrainian Catholic University Press, 2007. – I. Dacko, Il periodo romano della vita di Josyf Slipyj e il suo ritorno postumo in Ucraina, in J. Slipyj, Memorie, a cura di I. Dacko, A. Di Chio, L. Mirri (Università Cattolica Ucraina), Leopoli-Roma, 2018. – A. Chirovsky, The Surprising Easter Connection of Pope Francis, in «Logos: A Journal of Eastern Christian Studies» 54 (2013) 9-12. – Le eventuali traduzioni sono nostre.

  • 2

    Il fatto è chiaramente attestato da diverse fonti, tutte concordi: Arjakovsky, pp. 12 e 30-31; Dacko, p. 392; Chirovsky, p. 10. Cfr. anche To the Light of Resurrection through the Thorns of Catacombs. The Underground Activity and Reemergence of the Ukrainian Greek Catholic Church, L’viv, Ukrainian Catholic University Pres, 2014, p. 83.

  • 3

    Chirovsky (p. 11) parla di Czmil come «vescovo di Luc’k», una sede episcopale ucraina vacante dal 1973 (cfr. G. Fedalto, Hierarchia ecclesiastica orientalis, Padova, Messaggero, 2006, pp. 101-102). Czmil, come vedremo, morirà meno di un anno dopo la propria consacrazione; quindi il titolo di Luc’k – se la notizia di Chirovsky è attendibile – poteva averlo ricevuto solo da Slipyj. Inoltre, su catholic-hierarchy.org e su altri siti, mons. Choma risulta titolare della diocesi ucraina di Przemyśl dal 1977 (anno della sua consacrazione clandestina) al 1991 (quando fu nominato un vescovo dalla Santa Sede). Questa notizia, se verificata, confermerebbe ulteriormente che l’intenzione di Slipyj era quella di consacrare dei vescovi diocesani, con potere di giurisdizione.

  • 4

    Arjakovsky, p. 12 (prefazione di B. Gudziak): «without the knowledge and blessing of Rome»; Dacko, p. 392: «senza informare il Papa»; Chirovsky, p. 10: «without the papal permission (apostolic mandate)».

  • 5

    Arjakovsky, p. 12.

  • 6

    Dacko, p. 388.

  • 7

    Dacko, pp. 392-393; Chirovsky, p. 10: «in an act which caused many irritations in the Roman Curia as Roman canon law required papal permission for the consecration of a bishop». Chirovsky aggiunge che la legge canonica orientale non richiedeva il mandato apostolico; ma questa affermazione, come vedremo in seguito, è falsa.

  • 8

    Ecco come andarono le cose. Non solo, come abbiamo detto, Slipyj consacrò i tre vescovi in segreto, ma essi, per diversi anni, mantennero il più assoluto riserbo su quanto era avvenuto. Nessuno, a parte loro (e forse pochi intimi), sapeva che erano vescovi. Non esercitavano nessuna funzione episcopale. Abbiamo in proposito la testimonianza diretta di mons. Husar: «Non ho sperimentato alcuna tragedia o sofferenza perché non stavo svolgendo il ruolo di vescovo. Mons. Choma la pensava esattamente come me. Non eravamo assolutamente interessati a svolgere il ruolo di vescovi né a essere indicati come tali» (Arjakovsky, p. 31). Tuttavia, meno di un anno dopo, il 22 gennaio 1978, uno dei vescovi consacrati clandestinamente, Stepan Czmil, morì improvvisamente di attacco cardiaco. Durante il suo funerale nella cattedrale di Santa Sofia a Roma, il cardinal Slipyj volle che fosse rivestito dei paramenti pontificali e menzionato come il «defunto vescovo Stepan». La cosa non poteva non arrivare alla conoscenza della Santa Sede. Pochi giorni dopo Slipyj ricevette una lettera del cardinal Philippe, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, che gli chiedeva se veramente avesse citato il «vescovo Stepan». Avendo ricevuto risposta positiva, il card. Philippe gli chiedeva in base a quale diritto egli avesse compiuto la consacrazione episcopale (Dacko, pp. 392-393). Nulla si dice della consacrazione episcopale di Choma e Husar che rimase segreta, come vedremo, fino al 1980.

  • 9

    Dacko, p. 393. Lo stesso autore aggiunge in proposito: «La fedeltà è una relazione reciproca, che nel nostro caso significava che Slipyj doveva sempre essere obbediente e leale al Santo Padre, ma nello stesso tempo egli si attendeva che il Vescovo di Roma accondiscendesse alle promesse dei suoi predecessori e rispettasse pienamente tutti i diritti delle Chiese orientali, come Papa Eugenio IV (1431-1447) aveva solennemente dichiarato al Concilio di Firenze (1439). Inoltre, conscio del fatto che egli era il successore dei Metropoliti di Kyiv e di Halyč, si aspettava che i Papi rispettassero i 33 articoli firmati dai vescovi della Metropolia di Kyiv, nei quali si stabiliva che il Metropolita, dopo l’elezione da parte del santo sinodo, aveva il diritto di consacrare nuovi Vescovi senza informare il Papa» (ibid., p. 394).

  • 10

    Dacko, pp. 393; Chirovsky, p. 10; Arjakovsky, p. 12 (prefazione di B. Gudziak). Decisiva la testimonianza diretta di uno dei consacrati, mons. Husar: «Inoltre, in quel periodo il Vaticano stava portando avanti la sua celebre Ostpolitik. Il governo sovietico ne approfittò e chiese alla Santa Sede di chiudere il nostro seminario minore a Roma. Il seminario resistette, ma a Roma non siamo mai stati visti di buon occhio. Slipyj mi consacrò vescovo nel caso in cui la situazione in Ucraina lo avesse richiesto» (Arjakovsky, p. 31).

  • 11

    Si tratta di uno degli articoli o condizioni poste dai dai vescovi ucraini alla Santa Sede per l’unione con Roma. Testo in A.G. Welykyj, Documenta unionis Berestensis eiusque auctorum (1590-1600), Roma, PP. Basiliani, 1970, p. 109.

  • 12

    Si tratta della bolla Decet Romanum Pontificem del 23 febbraio 1596. Testo in Welykyj, Documenta unionis Berestensis, cit., pp. 292-294. Le stesse espressioni si ritrovano nella bolla In universalis Ecclesiae, emanata da Pio VII il 24 febbraio 1807. Testo in A.G. Welykyj, Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953), vol. II, Roma, PP. Basiliani, 1954, pp. 313-319; si vedano in particolare pp. 314 e 317.

  • 13

    Bolla In universalis Ecclesiae, citata alla nota precedente (p. 317).

  • 14

    Sia Clemente VIII che Pio VII, nelle bolle citate alle note precedenti, fanno una lista delle sedi episcopali per le quali il Metropolita poteva conferire l’istituzione canonica. Il privilegio si estendeva solo ad esse. Per quanto riguarda il trasferimento di un vescovo da una sede all’altra, cfr. il breve di Pio IX Per apostolica litteras (5 settembre 1848), nel quale si precisa che, anche nella Chiesa greco-cattolica ucraina, tale atto è riservato al Sommo Pontefice (testo in Welykyj, Documenta Pontificum Romanorum, cit., pp. 386-387).

  • 15

    Il privilegio restò in vigore, almeno teoricamente, fino al 1917. In quell’anno lo troviamo menzionato in una lettera inviata da Benedetto XV al capitolo della cattedrale di Przemyśl (testo in Welykyj, Documenta Pontificum Romanorum, cit., p. 524). Dopo la prima guerra mondiale, i territori delle diocesi greco-cattoliche ucraine passarono dall’Impero d’Austria alla Repubblica di Polonia. I vescovi non potevano più essere nominati dall’imperatore. Il problema fu risolto mediante il Concordato tra la Santa Sede e la Polonia del 1925: la scelta degli arcivescovi e dei vescovi (nel cui elenco compaiono anche le sedi greco-cattoliche ucraine) sarebbe stata fatta direttamente dalla Santa Sede (art. 11).

  • 16

    La normativa canonica orientale di Pio XII venne approvata con una formula amplissima, che aboliva qualunque legge, consuetudine o privilegio contrario, sia generale che particolare; quindi anche i privilegi concessi da Clemente VIII e da Pio VI alla Chiesa greco-cattolica ucraina. 

  • 17

    Per un’esauriente ricostruzione storica del conflitto tra alcuni Patriarchi cattolici orientali e Roma in merito alle nomine episcopali, si veda l’articolo di G. Coco, L’idea e lo sviluppo della prima codificazione orientale tra il Vaticano I e il Vaticano II, in «Iura orientalia» 9 (2013) 14-59.

  • 18

    Si confronti la provisio ecclesiarum (cioè la nomina o la conferma alle sedi vescovili vacanti) del Concistoro del 14 dicembre 1959 (Acta Apostolicae Sedis 52 [1960] 22) con quella del Concistoro del 24 maggio 1976 (Acta Apostolicae Sedis 68 [1976] 382).

  • 19

    Dacko menziona la facoltà concessa da Pio XII ai «Vescovi oltre la Cortina di ferro per assicurare la continuità e la successione delle loro sedi consacrando uomini degni a Vescovi» (p. 403). Tale facoltà, tuttavia, poteva essere usata solo quando era impossibile comunicare con Roma, il che non era certamente il caso di Slipyj nel 1977!

  • 20

    Nel suo testamento, cominciato nel 1970 e terminato nel 1981, Slipyj giunse ad affermare che la dignità patriarcale e i diritti ad essa connessi non dipendono dal diritto canonico, bensì dell’autocoscienza ecclesiale del popolo di Dio: «Ho spiegato costantemente al defunto Papa Paolo VI che nella Chiesa orientale né Papi né concili ecumenici hanno mai instaurato Patriarcati nelle Chiese particolari separate. Il conferimento dell’autorità patriarcale è sempre stato il frutto della matura coscienza cristiana del popolo di Dio e di tutti i suoi gruppi compositi, della coscienza del clero e dei Pastori, ma in modo particolare la coscienza delle comunità laiche – il gregge spirituale affidato ai loro servizi pastorali – ha avuto un ruolo importante in questa questione» (Slipyj, Memorie, cit., p. 514, sottolineatura nostra). Slipyj, «pur essendo fedele al Papa, non negò il rispetto dei dirittidi una Chiesa sui juris. Inoltre anche un Papa è obbligato a rispettare i diritti di una tale Chiesa» (Dacko, p. 394, sottolineature nostre).

  • 21

    Chirovsky, p. 10. Si vedano anche Dacko, p. 393, Arjakovsky, p. 12 (prefazione di B. Gudziak) e la testimonianza diretta di mons. Husar (Arjakovsky, p. 31).

  • 22

    Arjakovsky, p. 31 (sottolineature nostre).

  • 23

    Nessuna delle fonti da noi consultate ne parla, neppure Dacko, che pure è molto accurato e racconta anche gli episodi di conflitto tra Slipyj e la Santa Sede.

  • 24

    Anche in questo caso, nessuna fonte ne parla.

  • 25

    Dacko, p. 403 (sottolineatura nostra).

  • 26

    Dacko, p. 378 (sottolineatura nostra).

  • 27

    Lettera pastorale sull’Unità in Cristo, 3 giugno 1976 (in Dacko, pp. 382).

  • 28

    Si veda la nota n. 21.